Nel nostro ordinamento vige il principio di TIPICITA’ DELLE PROVE: nel processo civile sono ammesse solo quelle prove espressamente previste e disciplinate dalla legge italiana.
ART. 2712 C.C. prevede che ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Partendo da questa disposizione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto pieno valore probatorio agli sms e alle immagini, ritenuti tutti elementi di prova e, a cui, in un momento successivo, sono state aggiunte anche le conversazioni di Whatsapp.
E’ inoltre pervenuta un’ulteriore specificazione a riguardo, introdotta e confermata anche dal Tribunale di Milano con la Sentenza del 06.06.2017: SONO CONSIDERATE PRIVE DI QUALSIASI VALORE PROBATORIO LE CONVERSAZIONI WHATSAPP E GLI SMS ESTRATTI DALL’UTENZA TELEFONICA E PRODOTTE CON TRASCRIZIONE SU FOGLI WORD. Ciò significa che, per l’ordinamento italiano, i messaggi, le immagini e le conversazioni whatspp hanno valore probatorio e quindi vengono regolarmente assunti come mezzi di prova nel processo civile solo se accompagnati dal supporto elettronico all’interno del quale sono emerse: se per esempio si vuole portare in giudizio come prova una conversazione whatsapp, non è sufficiente stamparla su un foglio ma è assolutamente necessario accompagnarla al relativo smartphone contenente la conversazione stessa.