Secondo la Corte di Cassazione è fondamentale la sensibilità nei confronti di un adolescente che lasciato solo dalle istituzioni a subire atti di bullismo da parte di coetanei possa reagire in modo violento.
In questo contesto è sbagliato ritenere l’art. 1227 c.c. non sia applicabile poiché il colpo ad un coetaneo si verificò in un momento diverso rispetto all’avvenuta della condotta vessatoria tuttavia l’ordinamento non può sottovalutare la mancanza di un intervento specialmente da parte della scuola al fine di arginare la condotta dei bulli.
È così legittimo aspettarsi una reazione incontrollata da parte della vittima che non ha ancora una personalità pienamente formata, ed in questo caso la fattispecie incriminatrice relativa alle lesioni personali non si verifica (art. 582 c.p.) (ordinanza n. 22541/2019)