L’orientamento giurisprudenziale ribadisce la funzione puramente assistenziale dell’assegno divorzile (Cassazione sez. VI Civile, sottosezione 1, 18 ottobre 2019 n. 26594).
L’ex moglie in grado di lavorare non ha diritto quindi a percepire un assegno divorzile nel caso in cui volontariamente abbandoni un impiego che le assicuri l’autosufficienza.
Pertanto l’assegno divorzile spetta esclusivamente al richiedente che versi in stato di bisogno, che non sia imputabile ad una sua libera scelta.