L’art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”
Il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile. Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita.
Il turista è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze), col conseguente diritto del consumatore ad un risarcimento del danno.
La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro sarà possibile adire il Tribunale competente per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione.