La legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha introdotto le disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici.
Le nuove regole riguardano i limiti di età per la loro conduzione, l’obbligo dell’uso del casco per i minori di 18 anni, l’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità.
I monopattini elettrici sono inoltre stati equiparati ai velocipedi (biciclette ecc), e non è dunque soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura e copertura assicurativa. Per circolare in strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:
-avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
-non devono avere il sellino, poichè devono essere usati in piedi,
-essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulle strade e i 6 km/h quando circolano in aree pedonali;
-devono essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
-riportare la marcatura «CE»;
-avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
-da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
Per maggior informazioni consultare: https://www.interno.gov.it/…/regole-i-monopattini…