Vi sono dei casi specifici in cui è possibile apportare modifiche al cognome:
1) ragioni affettive
2) significati vergognosi e ridicoli
3) ragioni ereditarie
4) conservare un cognome familiare.
È necessario presentare domanda la prefetto della provincia del luogo di residenza o nel luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, ed è il prefetto stesso a valutarne l’ammissione.
La persona che ha fatto richiesta avrà poi il compito di curare l’affissione del “decreto prefettizio” all’albo pretorio del comune di residenza o di nascita. Il decreto deve rimanere affisso per trenta giorni consecutivi al fine di consentirne l’opposizione da parte di terzi. Trascorsi i 30 giorni senza opposizioni il Ministero dell’interno adotta il decreto finale inviandolo alla prefettura che provvederà a notificarlo al richiedente stesso.